Per questo, nei casi di “colpa medica” o “malasanità”, la figura dell’Avvocato assume un ruolo di decisivo, in quanto per primo si inserisce e interviene in questo fatale contrasto.
Per la natura degli interessi in gioco, la funzione dell’Avvocato, al di là degli eclatanti casi di malasanità, è quello di valutare, mediante l’ausilio di un autorevole consulente tecnico, se in ogni singolo caso sussistano o meno concreti profili di responsabilità e malpractice medica, distinguendo le ipotesi in cui l’eventuale lesione del diritto alla salute sia imputabile al medico o, come sovente accade, alle disfunzioni organizzative della struttura sanitaria.
Questo delicato compito deve essere assolto con la massima onestà intellettuale, nel preminente interesse del paziente che assume di essere stato danneggiato, ma anche dei medici che sapientemente hanno offerto la propria prestazione sanitaria.