casi e sentenze

DANNO DA VIOLAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO ​

Il caso attiene un bambino a cui subito dopo la nascita è stato somministrato del plasma e che in età adolescenziale a causa di alcuni malesseri scopriva di essere affetto dal virus dell’epatite C, poi degenerata in cirrosi epatica. 

In sede di giudizio, promosso quando il danneggiato aveva raggiunto l’età adolescenziale contro la struttura Ospedaliera e per essa l’Assessorato alla Salute, è stata dedotta la violazione del consenso informato ed in particolare di non avere spiegato ai genitori, che hanno sottoscritto il consenso, che all’epoca, tra i rischi connessi alla somministrazione del plasma, vi era quello della trasmissione del virus HCV. 

 

DANNO DA ERRORE MEDICO

Il Caso riguardo un paziente che, recatosi in Ospedale per la rimozione di una neoplasia vescicale, nel corso dell’intervento chirurgico subisce una perforazione del retto e dell’intestino, di cui i sanitari si accorsero solo quattro giorni dopo. 

In sede di giudizio è stata dedotta l’imperizia, consistita nell’errata esecuzione dell’intervento chirurgico, e la negligenza dell’equipe operatoria, data dal ritardo con il quale è stata praticata una laparatomia esplorativa, che, nell’evidenziare la perforazione intestinale, avrebbe consentito un tempestivo intervento volto a prevenire la peritonite che ha poi condotto al decesso. 

 

DANNO DA OMESSA ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

A seguito di una trasfusione effettuata nel corso di un ricovero, il paziente contrae il virus dell’epatite C che lo conduce poi alla morte. 

In sede di giudizio, promosso dai figli, il Tribunale ritiene che la contrazione del virus, già all’epoca prevedibile ed evitabile, e la cui evoluzione ha condotto il danneggiato al decesso, sia direttamente riconducibile all’omessa attività di direzione e controllo spettante al Ministero della Salute. 

DANNO DA OMESSA ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

I prossimi congiunti del danneggiato, deceduto a seguito della contrazione dell’Epatite C nel corso di un ricovero ospedaliero, agiscono in giudizio al fine di ottenere i danni cagionati dall’omessa attività di direzione e controllo da parte del Ministero della Salute e che ha determinato la somministrazione di sangue infetto.

In seno al giudizio di appello, proposto dal Ministero, la Corte accoglie la domanda avanzata in via incidentale dagli appellati, volta al riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e liquida il danno parentale in misura maggiore rispetto al primo giudice.

INSUFFICIENZA DELLE DOTAZIONI STRUTTURALI 

Dopo la diagnosi, a due mesi di vita, di “Displasia delle Anche”, il neonato veniva trattato per sei mesi. Tuttavia, la patologia, che in considerazione della diagnosi precoce, se adeguatamente trattata sarebbe stata di facile soluzione, ha invece condotto a un peggioramento dello stato di salute, dovuto anche alla insufficienza delle dotazioni strutturali per mancanza degli appositi lettini pediatrici previsti per la trazione delle anche. Da qui la necessità di diversi interventi chirurgici correttivi.
La struttura Ospedaliera è stata dunque ritenuta responsabile per insufficienza delle dotazioni strutturali e condannata al risarcimento del danno in favore del minore e dei genitori. 

AGGRAVAMENTO DEL DANNO E DANNO PARENTALE

Gli eredi del danneggiato, deceduto a causa dell’aggravarsi della patologia causata da emotrasfusioni di sangue infetto, in ragione delle quali, aveva già ottenuto, da parte del Ministero della Salute, il risarcimento, agiscono al fine di conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della perdita del proprio congiunto, nonchè il ristoro dei danni patiti in vita dal de cuius per effetto dell’aggravamento delle sue condizioni di salute. Affrontata la questione relativa al risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli riconosciuti in un precedente giudizio, il Tribunale ha accolto le domande degli attori. 

 

DISFUNZIONE ORGANIZZATIVA

A causa di una grave insufficienza respiratoria manifestatasi subito dopo la nascita, i sanitari disponevano il trasferimento a mezzo di elisoccorso presso altra struttura dotata di terapia intensiva. Il trasferimento, tuttavia, non aveva luogo prima che l’unica ambulanza a disposizione, tornasse dall’eliporto, presso cui aveva accompagnato un altro piccolo degente. Il ritardo nelle cure, riduceva drasticamente la possibilità di sopravvivenza del neonato, che decedeva poco dopo. 

Il Tribunale prima, la Corte d’Appello poi, imputavano il tardivo trasferimento, a difetto strutturale ed organizzativo della Struttura ospedaliera, che veniva condannata al risarcimento del c.d. danno parentale, in favore della madre, sofferto per la perdita del figlio. 

 

GARZA IN ADDOME

Una donna, dopo aver subito un intervento chirurgico, ha sofferto per tre anni di forti dolori addominali. Solo con radiografia effettuata a seguito di una brusca caduta, veniva scoperta la presenza, nella cavità addominale della paziente, di un “corpo estraneo da riferire a tamponi di garza”, evidentemente dimenticati durante l’operazione. 

Sottopostasi, quindi, ad un nuovo intervento per la rimozione del corpo estraneo, la donna agiva contro i sanitari che l’ebbero in cura, ai quali era imputabile la dimenticanza, e contro la casa di cura ove l’intervento venne eseguito. 

Aderendo all’ormai consolidato orientamento che riconosce la responsabilità della casa di cura anche per l’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, il Tribunale ha condannato in solido l’Ente e i sanitari, al risarcimento del danno.